• Valutazione rischio stress lavoro-correlato

    La Commissione consultiva nella propria riunione del 17 novembre 2010 ha elaborato un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

    Un elemento di rilievo contenuto nelle linee guida riguarda l’interpretazione circa la data di decorrenza della valutazione. E' infatti previsto che la data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell’obbligo previsto dall’articolo 28, comma 1-bis, del D.Lgs n. 81/2008, debba essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. La programmazione temporale delle attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.

    Gli elementi essenziali delle indicazioni ministeriali prevedono: 

    • analisi preliminare da parte del datore di lavoro della presenza dei fattori oggettivi di rischio (art. 4, comma 2) dando la priorità a quelli che possono essere i “segnali” denotativi di problema di stress lavoro-correlato (art. 2, comma 1) e degli indicatori (art. 4, comma 1) da condursi secondo le modalità indicate negli articoli 28 e 29 del D.Lgs n. 81/2008 e tenendo conto dei gruppi di lavoratori interessati (previa consultazione del RLS); 
    • individuazione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro (art. 4, comma 3); 
    • adozione delle stesse con il coinvolgimento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 4, comma 5); 
    • nell’ipotesi di perduranti evidenze di stress, la necessità di svolgere l’analisi approfondita (x es., con l’utilizzo di test mirati ai singoli) e di adottare misure individuali (art. 6, comma 1). L'analisi dovrà essere attivata solo se la fase preliminare riveli elementi di rischio stress e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, siano inefficaci; 
    • vista la logica di semplificazione presente nel D.lgs n. 81/2008, la possibilità per il datore di lavoro, una volta effettuata la valutazione del rischio, di adottare direttamente le eventuali misure individuali (art. 6, comma 1), soprattutto (ma non solo) nelle aziende con pochi lavoratori.

    Per verificare l’efficacia della metodologia indicata, anche per valutare l’opportunità di integrazioni alla medesima, l’ INAIL Dipartimento Medicina del Lavoro - ex ISPESL ha provveduto ad elaborare nel maggio 2011 un nuovo Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

    I datori di lavoro che, alla data di approvazione del presente manuale, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress – lavoro correlato coerentemente ai contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 – così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 09 giugno 2008 -, non debbono ripetere l’indagine ma sono unicamente tenuti all’aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.

    E' possibile scaricare il nuovo questionario accedendo al seguente link: http://www.ispesl.it/focusstresslavorocorrelato/documenti/manuale.pdf

    E' possibile inoltre consultare il documento relativo alla Metodologia di valutazione (in alto).

    Per maggiori informazioni potete fissare un appuntamento con il nostro consulente allo Sportello Sicurezza - tel. 0341 356911.